Internazionale sui diritti dell’infanzia” e i principi base
di educazione civica
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, della sua storia e della
sua articolazione.
disegni, sulle condizioni di vita dei bambini nel mondo e nella propria città.
Con la cartina delle guerre e dei conflitti da loro aggiornata si cerca di
capire come queste influiscano sulle vite dei loro coetanei.
per rendere consapevoli i ragazzi dei loro diritti che spesso ignorano.
ragazzi che il progetto del CCRR non è altro che un’opportunità data a loro
proprio grazie alla Convenzione alle leggi che ne sono conseguite a livello
nazionale e a quegli adulti che si sono impegnati in questo percorso di
democratizzazione sociale. Si cerca infine di capire insieme cosa siano le
elezioni e quali compiti e responsabilità debba assumersi il Consigliere
comunale durante la sua carica, all’interno degli obbiettivi comuni di tutto il
CCRR, sempre in modo giocoso e con molti esempi legati alla loro vita sociale
quotidiana.
- Non discriminazione (art.
2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti
i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione,
opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
-
Superiore interesse (art.
3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in
ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve
avere la priorità.
-
Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del
bambino (art. 6): gli Stati decono impegnare il massimo delle risorse
disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche
tramite la cooperazione tra Stati.
-
Ascolto delle opinioni del minore (art.
12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i
processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per
gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.
si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni,
salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione
applicabile.
1. Gli Stati parti si impegnano a
rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni
fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a
prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o
rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla
loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da
ogni altra circostanza.
provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato
contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione
sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori,
dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
1. In tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente.
assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di
altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi
adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la
responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme
alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito
della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza
del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.
1. Gli Stati parti si impegnano ad
adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari
per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di
diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i
limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della
cooperazione internazionale.
1. Gli Stati parti rispettano la
responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri
della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali,
dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a
quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento
e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti
dalla presente Convenzione.
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni
fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
1. Il fanciullo è registrato
immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad
acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi
genitori e a essere allevato da essi.
questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e
con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali
applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto,
il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
1. Gli Stati parti si impegnano a
rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi
compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così
come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli
Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua
identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
1. Gli Stati parti vigilano affinché
il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno
che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria
e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è
necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo
senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i
genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una
decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la
possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro
opinioni.
diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di
intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i
genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del
fanciullo.
provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento,
l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la
causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di
essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al
fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni
essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a
meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il
benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la
presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
1. In conformità con l’obbligo che
incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda
presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato
parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata
con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano
inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze
pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e
contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze
eccezionali.
incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati
parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare
ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di
abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni
stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della
sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri
diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
1. Gli Stati parti adottano
provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli
all’estero.
favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione
ad accordi esistenti.
1. Gli Stati parti garantiscono al
fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua
opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo
debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado
di maturità.
al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante
o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della
legislazione nazionale.
1. Il fanciullo ha diritto alla
libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di
ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni
altro mezzo a scelta del fanciullo.
essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che
sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o
della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della
sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche.
1. Gli Stati parti rispettano il
diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di
guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che
corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni
prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza
pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche,
oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.
1. Gli Stati parti riconoscono i
diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi
pacificamente.
essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in
una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della
sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la
moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di
interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al
suo onore e alla sua reputazione.
protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
1. Gli Stati parti riconoscono l’importanza
della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa
accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere
sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine,
gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a
divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale
per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;
b) incoraggiano la
cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare
informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali,
nazionali e internazionali;
c) incoraggiano la produzione
e la diffusione di libri per l’infanzia;
d) incoraggiano i mass media a
tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli
autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono l’elaborazione
di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle
informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione
delle disposizioni degli artt. 13 e 18.
1. Gli Stati parti faranno del loro
meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i
genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del
fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il
fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori
oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati
principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli
aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della
responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla
creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul
benessere del fanciullo.
appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il
diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia,
per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
1. Gli Stati parti adottano ogni misura
legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo
contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali,
di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la
violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro,
o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni
altra persona che abbia il suo affidamento.
comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di
programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a
coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai
fini dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta,
della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo
di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di
intervento giudiziario.
1. Ogni fanciullo il quale è
temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che
non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto
a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione
nazionale.
particolare concretizzarsi per mezzo dell’affidamento familiare, della
kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del
collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una
selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di
una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine
etnica, religiosa, culturale e linguistica.
1. Gli Stati parti che ammettono e/o
autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo
sia la considerazione fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché l’adozione
di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali
verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in
base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione
può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in
rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse
necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione
in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l’adozione
all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per
garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa
essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato
in maniera adeguata nel paese d’origine;
c) vigilano, in caso di
adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e
di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata
misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il
collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito
per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del
presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a
seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le
sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o
dagli organi competenti.
1. Gli Stati parti adottano misure
adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di
rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle
procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare
della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e
dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura
umanitaria di cui detti Stati sono parti.
collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non
governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni
Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e
per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine
di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se
il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà
concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa
protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure
temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
1. Gli Stati parti riconoscono che i
fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena
e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro
autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e
incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la
concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei
requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto
adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di
coloro ai quali egli è affidato.
esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il
paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile,
tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali
il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori
handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione,
alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle
attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a
concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo
personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni
pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico,
psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione
di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione
professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli
Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la
loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare
delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
1. Gli Stati parti riconoscono il
diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di
beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire
che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare
adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra
i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori
l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare
attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia
e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in
particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e
la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei
pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d) garantire alle madri
adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i
gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano
informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento
al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione
degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in
pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure
sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in
materia di pianificazione familiare.
efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute
dei minori.
favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere
gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente
articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità
dei paesi in via di sviluppo.
1. Gli Stati parti riconoscono al
fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere
cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una
verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla
sua collocazione.
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni
fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la
previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa
attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del
minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni
altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal
fanciullo o per suo conto.
1. Gli Stati parti riconoscono il
diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di
assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari,
le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente
con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del
fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un’assistenza
materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione,
il vestiario e l’alloggio.
adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da
parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria
nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per
tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria
nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo,
gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la
conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa
appropriata.
1. Gli Stati parti riconoscono il
diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio
di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle
possibilità:
a) rendono l’insegnamento
primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione
di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che
saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come
la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria
in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso
all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle
capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione
e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a
ogni fanciullo;
e) adottano misure per
promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del
tasso di abbandono della scuola.
adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia
applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere
umano e in conformità con la presente Convenzione.
incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in
vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo
nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai
metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle
necessità dei paesi in via di sviluppo.
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione
del fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della
personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue
attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi
consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il
rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi
valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale
vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla
sua;
d) preparare il fanciullo ad
assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito
di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di
amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle
persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il
rispetto dell’ambiente naturale.
articolo o dell’art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà
delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a
condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano
rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle
norme minime prescritte dallo Stato.
1. Negli Stati in cui esistono
minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona,
un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere
privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di
praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli
altri membri del suo gruppo.
1. Gli Stati parti riconoscono al
fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla
vita culturale ed artistica.
favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita
culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di
uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative,
artistiche e culturali.
1. Gli Stati parti riconoscono il
diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di
non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di
porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione
del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni
pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in
particolare:
a) stabiliscono un’età
minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b) prevedono un’adeguata
regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre
sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente
articolo;
1. Gli Stati parti adottano ogni
adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e
di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali
pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il
traffico illecito di queste sostanze.
1. Gli Stati parti si impegnano a
proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza
sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a
livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o
costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di
prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini
della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
1. Gli Stati parti adottano ogni
adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per
impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e
sotto qualsiasi forma.
1. Gli Stati parti proteggono il
fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo
benessere in ogni suo aspetto.
1. Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia
sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né
la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio
devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a
diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia
privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la
detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in
conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e
avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di
libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità
della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone
della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà
separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse
preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la
sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in
circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di
libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza
giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare
la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra
autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia
adottata in materia.
1. Gli Stati parti si impegnano a
rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale
loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai
fanciulli.
possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto
l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici
anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto
anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la
popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni
misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un
conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
1. Gli Stati parti adottano ogni
adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il
reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di
sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale
recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la
salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni
fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il
diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del
valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le
libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità
di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo
costruttivo in seno a quest’ultima.
disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano
in particolare:
a) affinché nessun fanciullo
sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di
azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o
internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo
sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti
garanzie:I. di essere ritenuto innocente
fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
II. di essere informato il prima
possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o
rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare
di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la
preparazione e la presentazione della sua difesa;
III. che il suo caso sia giudicato
senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti,
indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di
legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché
in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non
sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in
particolare della sua età o della sua situazione;
IV. di non essere costretto a
rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far
interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio
dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
V. qualora venga riconosciuto che
ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni
altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un’autorità o istanza
giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità
con la legge;
VI. di essere assistito
gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua
utilizzata;
VII. che la sua vita privata sia
pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e
di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o
riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:
a) di stabilire un’età
minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la
capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti
ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli
senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i
diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente
rispettate.
disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la
supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia,
i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni
alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli
un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro
situazione che al reato.
1. Nessuna delle disposizioni della
presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei
diritti del fanciullo che possano figurare:
a) nella legislazione di uno
Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale
in vigore per questo Stato.
largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione,
con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
1. Al fine di esaminare i progressi
compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in
base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del
Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel
settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli
Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il
criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali
ordinamenti giuridici.
scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno
Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima
della data di ogni elezione il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati
entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco
alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati
parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla
presente Convenzione.
occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale
presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per
le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i
candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di
voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata.
Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di
un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte
dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro
dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo
Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra
i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del
mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.
regolamento interno.
per un periodo di due anni.
svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite,
oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si
riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se
necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente
Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le
strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue
mansioni in base alla presente Convenzione.
base alla presente Convenzione ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea
Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea
Generale.
1. Gli Stati parti si impegnano a
sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per
dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi
realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere
dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati
parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque
anni.
del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà
che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella
presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a
fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della
Convenzione nel paese in esame.
al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei
rapporti che sottoporranno successivamente | in conformità con il capoverso b)
del paragrafo 1 del presente articolo | le informazioni di base in precedenza
fornite.
parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della
Convenzione.
all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto
sulle attività del Comitato.
loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
1. Al fine di promuovere l’attuazione
effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel
settore oggetto della Convenzione:
a) le Istituzioni
specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi
delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione
di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito
del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il
Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo competente
che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della
Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato
può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia
e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione
della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se
lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni
Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli
Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza
tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali
osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
c) il Comitato può
raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di
procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti
ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato può fare
suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in
applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi
suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte
interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a eventuali
osservazioni degli Stati parti.
alla firma di tutti gli Stati.
1. La presente Convenzione è soggetta
a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
1. La presente Convenzione rimarrà
aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno
depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni
Unite.
1. La presente Convenzione entrerà in
vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione.
ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del
ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore
il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo
strumento di ratifica o di adesione.
1. Ogni Stato parte può proporre un
emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di
emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli
a una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della
loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa
comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale
Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati
parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea
Generale.
conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in
vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato,
gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente
Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle
riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.
in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario
Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale
notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.
1. Ogni Stato parte può denunciare la
presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un
anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
1. L’originale della presente
Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e
spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.